Art. 16
Comunicazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi
In vigore dal 20 apr 2017
Comunicazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi
1. Ai fini della comunicazione dei prezzi di mercato, gli animali vivi di cui all', lettera b), sono classificati in tipi diversi, come segue:
a)
per quanto riguarda i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane:
i)
«vitelli maschi di allevamento da latte», per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da latte,
ii)
«vitelli maschi di allevamento da carne», per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da carne o di razza a duplice scopo, ovvero ottenuti tramite incrocio con una razza da carne;
b)
per quanto riguarda i bovini magri:
i)
«giovani bovini magri», per i bovini maschi e femmine di età pari o superiore ai sei mesi ma inferiore ai dodici mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l'ingrasso,
ii)
«bovini maschi magri di un anno», per i bovini maschi di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso,
iii)
«bovini femmine magri di un anno», per i bovini femmine di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso;
c)
per quanto riguarda i suini: «suinetti», per i suini di peso medio vivo di circa 25 kg, acquistati per l'ingrasso.
2. Il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati nello Stato membro nella stessa fase del commercio all'ingrosso, per il tipo di animale di cui al paragrafo 1, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderata mediante l'applicazione di coefficienti. I coefficienti tengono conto della proporzione relativa delle diverse qualità degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dell'importanza relativa di ciascun mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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