Art. 17
Disposizioni complementari relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi
In vigore dal 20 apr 2017
Disposizioni complementari relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi
1. Se uno Stato membro ha definito le regioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184, l'autorità competente dello Stato membro in questione determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi e per ogni qualità delle carcasse, nonché per ciascun tipo e per ogni qualità degli animali vivi di cui, rispettivamente, agli del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi effettuino pagamenti supplementari ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'importo di tali pagamenti e il periodo a cui si riferiscono. Se uno Stato membro decide di prendere in considerazione i pagamenti supplementari corrisposti ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi notifica all'autorità competente l'importo di qualunque pagamento supplementare ogni volta che esso è effettuato.
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