Art. 14

Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini

In vigore dal 20 apr 2017
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini 1.   Il prezzo di mercato comunicato è quello indicato franco macello, che esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in base alla documentazione rilasciata al fornitore: a) dal macello, o b) dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione presso tale stabilimento. 2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell', pesata al gancio, nel macello. 3.   Il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all', paragrafo 1, diminuito del 2 %. 4.   I prezzi delle carcasse classificate comunicati dal macello o dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione sono i prezzi medi per classe o i prezzi delle carcasse per ciascuna classe. In tal caso, se sono comunicati i prezzi delle carcasse per ciascuna classe, l'autorità competente calcola il prezzo medio per classe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1182:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini (Art. 14 Regolamento (UE) 2017/1182) — Testo vigente | Portale Normativo