Art. 12
Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate
In vigore dal 20 apr 2017
Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate
1. I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli , paragrafo 1, e 11, paragrafo 1:
a)
identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell';
b)
redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati.
2. La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se:
a)
la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o
b)
si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati.
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