Art. 12

Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate

In vigore dal 20 apr 2017
Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate 1.   I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli , paragrafo 1, e 11, paragrafo 1: a) identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell'; b) redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati. 2.   La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se: a) la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o b) si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati.
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Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/1182) — Testo vigente | Portale Normativo