Art. 12 · Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate

Art. 12

Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate

In vigore dal 20 apr 2017
Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate 1.   I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli , paragrafo 1, e 11, paragrafo 1: a) identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell'; b) redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati. 2.   La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se: a) la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o b) si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati.
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