Art. 5

Classificazione delle carcasse di suino

In vigore dal 20 apr 2017
Classificazione delle carcasse di suino Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, gli Stati membri possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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