Art. 66
Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione
In vigore dal 15 mar 2017
Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell’Unione
1. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partita di animali o merci che entra nell’Unione che sia non conforme alla normativa di cui all’, paragrafo 2, e ne rifiutano l’ingresso nell’Unione.
Le autorità competenti devono sottoporre tali partite, a seconda dei casi, a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Se possibile, le autorità competenti tengono anche conto dell’interesse di fornire cure particolari per quanto riguarda tipologie specifiche di merci.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle modalità di isolamento e quarantena di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
3. L’autorità competente, per quanto riguarda la partita di cui al paragrafo 1, ordina senza indugio all’operatore responsabile della partita di:
a)
distruggere la partita;
b)
rinviare la partita al di fuori dell’Unione in applicazione dell’, paragrafi 1 e 2; o
c)
sottoporre la partita ad un trattamento speciale ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, e, ove opportuno, di destinare la partita ad usi diversi da quelli previsti originariamente.
Le azioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), sono eseguite in conformità delle norme di cui all’, paragrafo 2, incluse in particolare, per quanto riguarda le partite di animali vivi, quelle intese a risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Se la partita consiste di piante, prodotti vegetali o altro oggetti, le lettere a), b) e c) del primo comma si applicano o alla partita o ai suoi lotti.
Prima di ordinare all’operatore di intraprendere un’azione ai sensi delle lettere a), b) e c), del primo comma, l’autorità competente consulta l’operatore interessato, a meno che non sia necessaria un’azione immediata al fine di rispondere a un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
4. Laddove l’autorità competente ordini all’operatore di intraprendere una o più azioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) o c), tale autorità competente può eccezionalmente autorizzare che l’azione sia intrapresa soltanto riguardo a una parte della partita, a condizione che la distruzione parziale, il rinvio, il trattamento speciale o le altre misure:
a)
siano tali da garantire la conformità;
b)
non comportino un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; e
c)
non perturbino l’esecuzione dei controlli ufficiali.
5. Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l’ingresso ad una partita come disposto al paragrafo 1 del presente articolo, e qualsiasi ordine emanato ai sensi dei paragrafi 3 e 6 e dell’:
a)
alla Commissione;
b)
alle autorità competenti degli altri Stati membri;
c)
alle autorità doganali;
d)
alle autorità competenti del paese terzo di origine; e
e)
all’operatore responsabile della partita.
Tale notifica si effettua mediante l’IMSOC.
6. Se una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, non è presentata per i controlli ufficiali di cui allo stesso articolo, o non è presentata come prescritto dagli , paragrafi 1 e 3, dall’, paragrafi 1, 3 e 4, o conformemente alle norme adottate ai sensi dell’, dell’, paragrafo 6, dell’, dell’, paragrafo 1, e dell’, le autorità competenti ordinano il trattenimento di tale partita o il richiamo della stessa e ne dispongono il blocco ufficiale senza ritardo .
A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo.
7. Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.
Storico versioni
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