Art. 47

Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

In vigore dal 15 mar 2017
Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 1.   Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell’Unione: a) animali; b) prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale; c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; d) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2; e) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, o all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata; f) animali e merci in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli o 128, o in base alla normativa di cui all’, paragrafo 2, condizioni o misure che impongono di accertare, all’entrata degli animali o delle merci nell’Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione: a) stabilisce elenchi che indicano tutti gli animali e tutte le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), precisando i loro codici nella nomenclatura combinata; e b) stabilisce l’elenco delle merci appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 1, lettera d), indicando i loro codici nella nomenclatura combinata e lo aggiorna secondo necessità in relazione ai rischi di cui al suddetto punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento riguardo alle categorie di partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di includere prodotti compositi, fieno e paglia e altri prodotti, limitandosi strettamente a prodotti che comportano un rischio sanitario, recentemente individuato o significativamente accresciuto, per l’uomo, per gli animali e per le piante, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. 4.   Se non diversamente disposto dagli atti che istituiscono le misure o condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f), il presente articolo si applica anche alle partite di animali e merci delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), quando sono di natura non commerciale. 5.   Gli operatori responsabili della partita assicurano che gli animali e le merci appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1 siano presentati per i controlli ufficiali presso il punto di controllo frontaliero ivi definito.
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Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Art. 47 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo