Art. 41
Facoltà di statuire deroghe all’obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Facoltà di statuire deroghe all’obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali in conformità dell’, paragrafo 1, laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 4, lettera e), per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o altre attività ufficiali, a condizione che tali laboratori soddisfino le seguenti condizioni:
a)
essi operano e sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l’impiego di uno o più metodi che siano simili agli altri metodi da essi utilizzati e rappresentativi di questi ultimi; e
b)
essi impiegano in modo continuativo e significativo i metodi per cui hanno ottenuto l’accreditamento di cui alla lettera a) del presente articolo, eccetto, per quanto riguarda il settore disciplinato dall’, paragrafo 2, lettera g), nei casi in cui non esiste un metodo convalidato per l’individuazione di particolari organismi nocivi delle piante di cui all’, paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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