Art. 28
Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
1. Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell’osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli . L’autorità competente assicura che l’organismo delegato o la persona fisica a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente.
2. Quando un’autorità competente o uno Stato membro decide di delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera i) ad uno o più organismi delegati, attribuisce un numero di codice a ciascun organismo delegato, e designa le pertinenti autorità responsabili dell’approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.
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