Art. 29
Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati
In vigore dal 15 mar 2017
Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati
La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all’, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:
a)
la delega contiene una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l’organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli;
b)
l’organismo delegato:
i)
possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
ii)
dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
iii)
è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l’adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
iv)
opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;
v)
dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati; e
c)
esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e l’organismo delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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