Art. 29

Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

In vigore dal 15 mar 2017
Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati La delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all’, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni: a) la delega contiene una descrizione dettagliata di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che l’organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli; b) l’organismo delegato: i) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati; ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; iii) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l’adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati; iv) opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»; v) dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati; e c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e l’organismo delegato.
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Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati (Art. 29 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo