Art. 30
Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali
Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche laddove le norme di cui agli articoli da 18 a 27 lo consentano. Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell’osservanza delle seguenti condizioni:
a)
la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti;
b)
le persone fisiche:
i)
possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati;
ii)
possiedono le qualifiche e l’esperienza adeguate;
iii)
agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; e
c)
esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e le persone fisiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-30