Art. 30

Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali Le autorità competenti possono delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a una o più persone fisiche laddove le norme di cui agli articoli da 18 a 27 lo consentano. Tale delega deve essere effettuata per iscritto e nell’osservanza delle seguenti condizioni: a) la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che le persone fisiche possono eseguire, e delle condizioni secondo cui le persone fisiche possono eseguire tali compiti; b) le persone fisiche: i) possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; ii) possiedono le qualifiche e l’esperienza adeguate; iii) agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; e c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e le persone fisiche.
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Condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (Art. 30 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo