Art. 32
Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche
In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche
Gli organismi delegati o le persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ai sensi dell’, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell’:
a)
comunicano gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, con regolarità e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
b)
informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente disposto dalle modalità specifiche stabilite tra l’autorità competente e l’organismo delegato o la persona fisica in questione; e
c)
consentono l’accesso da parte delle autorità competenti ai propri locali e strutture, collaborano e forniscono assistenza.
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