Art. 33
Obblighi delle autorità competenti deleganti
In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi delle autorità competenti deleganti
Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’:
a)
organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario ed evitando duplicazioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iv);
b)
revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
i)
è comprovato che tale organismo delegato o persona fisica non esegue adeguatamente i compiti che gli/le sono stati delegati;
ii)
l’organismo delegato o la persona fisica non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o
iii)
è stato dimostrato che l’indipendenza o imparzialità dell’organismo delegato o della persona fisica sono state compromesse.
La presente lettera non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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