Art. 33

Obblighi delle autorità competenti deleganti

In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi delle autorità competenti deleganti Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’, paragrafo 1, o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a organismi delegati o persone fisiche ai sensi dell’: a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone, per quanto necessario ed evitando duplicazioni, tenendo conto di tutti gli accreditamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto iv); b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se: i) è comprovato che tale organismo delegato o persona fisica non esegue adeguatamente i compiti che gli/le sono stati delegati; ii) l’organismo delegato o la persona fisica non adotta misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate; o iii) è stato dimostrato che l’indipendenza o imparzialità dell’organismo delegato o della persona fisica sono state compromesse. La presente lettera non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.
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Obblighi delle autorità competenti deleganti (Art. 33 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo