Art. 27

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi

In vigore dal 15 mar 2017
Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati affrontano i rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente, o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni. Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti: a) prescrizioni specifiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali in risposta agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti; e b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare una o più misure di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle modalità pratiche uniformi sull’esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a e), per affrontare i possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente o tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, e che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di tali norme comuni riguardanti la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere agli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati connessi a casi di grave rischio sanitario per l’uomo o per gli animali o per l’ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi (Art. 27 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo