Art. 145

Procedura di comitato

In vigore dal 15 mar 2017
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, eccetto per quanto riguarda gli del presente regolamento, per i quali la Commissione è assistita rispettivamente dai comitati istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’ dello stesso.
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Procedura di comitato (Art. 145 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo