Art. 5

Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico 1.   Le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico: a) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali; b) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli; c) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali non presenti alcun conflitto di interessi; d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso; e) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o vi hanno accesso; f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace; g) sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all’, paragrafo 2; h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l’accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti; i) dispongono dei piani di emergenza e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità della normativa di cui all’, paragrafo 2. 2.   Ogni designazione di un veterinario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all’assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali. 3.   Ogni designazione di un responsabile fitosanitario ufficiale avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal presente regolamento che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all’assenza di conflitti di interessi, si applicano a tutti i responsabili fitosanitari ufficiali. 4.   Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali: a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente; b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell’allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso. Le autorità competenti, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c). 5.   Se tra i servizi di un’autorità competente esiste più di un’unità preposta a eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità.
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Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo