Art. 147

Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004

In vigore dal 15 mar 2017
Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004 La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 rimane valida fino alla designazione di un laboratorio di riferimento dell’Unione europea nella stessa aerea a norma dell’ del presente regolamento.
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Relazione con il regolamento (CE) n. 882/2004 (Art. 147 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo