Art. 149

Misure transitorie relative all’abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE

In vigore dal 15 mar 2017
Misure transitorie relative all’abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE 1.   Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano questioni di cui all’, paragrafo 2, all’, all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafi 1 e 3, e all’, lettera a), del presente regolamento continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore fissata nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, all’, all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all’, paragrafo 1, lettera a), all’, paragrafi 1 e 3, e all’, lettera a).
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Misure transitorie relative all’abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE (Art. 149 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo