Art. 48
Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
In vigore dal 15 mar 2017
Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo ai casi e alle condizioni in cui le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dal disposto dell’, e quando tale esenzione è giustificata:
a)
merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all’immissione in commercio;
b)
animali e merci destinati a scopi scientifici;
c)
merci, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri;
d)
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro impiego o consumo personale;
e)
piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio;
f)
animali da compagnia come definiti all’, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429;
g)
merci che sono state sottoposte a un trattamento specifico e non superano le quantità che saranno stabilite in tali atti delegati;
h)
le categorie di animali o di merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e per le quali, pertanto, non sono necessari controlli ai posti di controllo frontalieri.
Storico versioni
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