Art. 48 · Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Art. 48

Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

In vigore dal 15 mar 2017
Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo ai casi e alle condizioni in cui le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dal disposto dell’, e quando tale esenzione è giustificata: a) merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all’immissione in commercio; b) animali e merci destinati a scopi scientifici; c) merci, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri; d) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro impiego o consumo personale; e) piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio; f) animali da compagnia come definiti all’, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429; g) merci che sono state sottoposte a un trattamento specifico e non superano le quantità che saranno stabilite in tali atti delegati; h) le categorie di animali o di merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e per le quali, pertanto, non sono necessari controlli ai posti di controllo frontalieri.
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