Art. 50
Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate
In vigore dal 15 mar 2017
Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate
1. I certificati o documenti ufficiali, o equivalenti elettronici, che in forza della normativa di cui all’, paragrafo 2, devono accompagnare partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, sono presentati in originale alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero e da queste trattenuti, salvo diversamente disposto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero rilasciano all’operatore responsabile della partita una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico dei certificati o documenti ufficiali di cui al paragrafo 1 o, in caso di partita frazionata, più copie in formato cartaceo o elettronico, ognuna autenticata individualmente, dei certificati o documenti.
3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’ sia stato finalizzato a norma dell’, paragrafo 5, e dell’. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui è obbligatorio che il DSCE accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione.
Storico versioni
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