Art. 52
Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici
In vigore dal 15 mar 2017
Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici
Al fine di garantire l’applicazione uniforme di quanto disposto dagli , la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità delle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui a tali articoli, per garantire l’efficiente svolgimento dei controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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