Art. 148

Relazione con il regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il riconoscimento di uno stabilimento alimentare

In vigore dal 15 mar 2017
Relazione con il regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il riconoscimento di uno stabilimento alimentare 1.   Le autorità competenti stabiliscono procedure che gli operatori del settore alimentare devono seguire quando chiedono il riconoscimento del loro stabilimento conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. 2.   Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore alimentare, l’autorità competente effettua una visita in loco. 3.   L’autorità competente procede al riconoscimento dello stabilimento per le attività interessate soltanto se l’operatore del settore alimentare ha dimostrato di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di alimenti. 4.   L’autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti pertinenti della normativa in materia di alimenti. Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti pertinenti, l’autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il riconoscimento condizionato non eccede tuttavia complessivamente sei mesi, ad eccezione del caso delle navi officina e delle navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, per le quali tale riconoscimento condizionato non eccede complessivamente dodici mesi. 5.   L’autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei controlli ufficiali.
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Relazione con il regolamento (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda il riconoscimento di uno stabilimento alimentare (Art. 148 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo