Art. 138

Azioni in caso di accertata non conformità

In vigore dal 15 mar 2017
Azioni in caso di accertata non conformità 1.   Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi. Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità. 2.   Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, tra cui i seguenti: a) dispongono o eseguono trattamenti su animali; b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell’abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria; c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori; d) limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione; e) dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli; f) dispongono che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici; g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti; h) dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali; i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza; j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente; k) dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali. 3.   Le autorità competenti trasmettono all’operatore interessato o a un suo rappresentante: a) notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso. 4.   Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili. 5.   In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui: a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni; b) la revoca dell’autorizzazione a firmare certificati ufficiali; c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all’, paragrafo 2.
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Azioni in caso di accertata non conformità (Art. 138 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo