Art. 139

Sanzioni

In vigore dal 15 mar 2017
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all’, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell’operatore.
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Sanzioni (Art. 139 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo