Art. 138
Azioni in caso di accertata non conformità
In vigore dal 15 mar 2017
Azioni in caso di accertata non conformità
1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
a)
intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e
b)
adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.
Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità.
2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, tra cui i seguenti:
a)
dispongono o eseguono trattamenti su animali;
b)
dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell’abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
c)
dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
d)
limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
e)
dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
f)
dispongono che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
g)
dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
h)
dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
i)
dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
j)
dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
k)
dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.
3. Le autorità competenti trasmettono all’operatore interessato o a un suo rappresentante:
a)
notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
b)
informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.
5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:
a)
la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
b)
la revoca dell’autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
c)
qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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