Art. 138 · Azioni in caso di accertata non conformità

Art. 138

Azioni in caso di accertata non conformità

In vigore dal 15 mar 2017
Azioni in caso di accertata non conformità 1.   Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi. Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità. 2.   Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, tra cui i seguenti: a) dispongono o eseguono trattamenti su animali; b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell’abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria; c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori; d) limitano o vietano l’immissione in commercio, lo spostamento, l’ingresso nell’Unione o l’esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione; e) dispongono che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli; f) dispongono che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici; g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti; h) dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali; i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza; j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente; k) dispongono la macellazione o l’abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali. 3.   Le autorità competenti trasmettono all’operatore interessato o a un suo rappresentante: a) notifica scritta della loro decisione concernente l’azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso. 4.   Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili. 5.   In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui: a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni; b) la revoca dell’autorizzazione a firmare certificati ufficiali; c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all’, paragrafo 2.
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