Art. 89

Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali 1.   I certificati ufficiali: a) recano un codice unico; b) non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti; c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; d) sono autentici ed esatti; e) consentono l’identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l’autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce. 2.   Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l’uso improprio di certificati ufficiali.
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