Art. 89
Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali
1. I certificati ufficiali:
a)
recano un codice unico;
b)
non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
c)
sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
d)
sono autentici ed esatti;
e)
consentono l’identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
f)
consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l’autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.
2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l’uso improprio di certificati ufficiali.
Storico versioni
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