Art. 87

Certificati ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Certificati ufficiali Gli si applicano: a) quando le norme di cui all’, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e b) ai certificati ufficiali necessari ai fini dell’esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all’autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall’autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.
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Certificati ufficiali (Art. 87 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo