Art. 85
Trasparenza
In vigore dal 15 mar 2017
Trasparenza
1. Gli Stati membri assicurano un alto livello di trasparenza in merito:
a)
alle tariffe o ai diritti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’, segnatamente in relazione:
i)
al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tali tariffe o diritti;
ii)
all’importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
iii)
alla composizione dei costi, ai sensi dell’;
b)
l’identità delle autorità o degli organismi responsabili per la riscossione delle tariffe o dei diritti.
2. Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ciascun periodo di riferimento e i costi dell’autorità competente per cui è dovuta una tariffa o un diritto a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), dell’, paragrafo 2, e dell’.
3. Gli Stati membri consultano le pertinenti parti interessate in merito ai metodi generali impiegati per calcolare le tariffe o i diritti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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