Art. 83

Riscossione e applicazione di tariffe o diritti

In vigore dal 15 mar 2017
Riscossione e applicazione di tariffe o diritti 1.   Le tariffe o i diritti sono posti a carico di un operatore per un controllo ufficiale o altra attività ufficiale effettuati sulla base di un reclamo solo se tale controllo porta alla conferma della non conformità. 2.   Le tariffe o i diritti riscossi conformemente all’ e all’ non sono rimborsati né direttamente né indirettamente, salvo che siano stati indebitamente riscossi. 3.   Gli Stati membri possono decidere che le tariffe o i diritti siano riscossi da autorità diverse dalle autorità competenti o da organismi delegati.
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Riscossione e applicazione di tariffe o diritti (Art. 83 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo