Art. 83
Riscossione e applicazione di tariffe o diritti
In vigore dal 15 mar 2017
Riscossione e applicazione di tariffe o diritti
1. Le tariffe o i diritti sono posti a carico di un operatore per un controllo ufficiale o altra attività ufficiale effettuati sulla base di un reclamo solo se tale controllo porta alla conferma della non conformità.
2. Le tariffe o i diritti riscossi conformemente all’ e all’ non sono rimborsati né direttamente né indirettamente, salvo che siano stati indebitamente riscossi.
3. Gli Stati membri possono decidere che le tariffe o i diritti siano riscossi da autorità diverse dalle autorità competenti o da organismi delegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-83