Art. 84
Corresponsione di tariffe o diritti
In vigore dal 15 mar 2017
Corresponsione di tariffe o diritti
1. Le autorità competenti provvedono affinché, su richiesta, gli operatori ricevano prova del pagamento delle tariffe o dei diritti, nel caso in cui gli operatori non possano accedere altrimenti a tale prova.
2. Le tariffe o i diritti riscossi conformemente all’, paragrafo 1, sono corrisposti dall’operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante.
Storico versioni
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