Art. 84 · Corresponsione di tariffe o diritti

Art. 84

Corresponsione di tariffe o diritti

In vigore dal 15 mar 2017
Corresponsione di tariffe o diritti 1.   Le autorità competenti provvedono affinché, su richiesta, gli operatori ricevano prova del pagamento delle tariffe o dei diritti, nel caso in cui gli operatori non possano accedere altrimenti a tale prova. 2.   Le tariffe o i diritti riscossi conformemente all’, paragrafo 1, sono corrisposti dall’operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante.
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