Art. 86

Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

In vigore dal 15 mar 2017
Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale 1.   La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di: a) certificati ufficiali; o b) nei casi contemplati dalle norme di cui all’, paragrafo 2, attestati ufficiali. 2.   Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33.
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Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale (Art. 86 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo