Art. 86
Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale
In vigore dal 15 mar 2017
Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale
1. La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:
a)
certificati ufficiali; o
b)
nei casi contemplati dalle norme di cui all’, paragrafo 2, attestati ufficiali.
2. Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-86