Art. 86 · Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

Art. 86

Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

In vigore dal 15 mar 2017
Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale 1.   La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di: a) certificati ufficiali; o b) nei casi contemplati dalle norme di cui all’, paragrafo 2, attestati ufficiali. 2.   Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33.
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