Art. 82

Calcolo delle tariffe o dei diritti

In vigore dal 15 mar 2017
Calcolo delle tariffe o dei diritti 1.   Le tariffe o i diritti riscossi a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e dell’, paragrafo 2, sono stabiliti secondo uno dei seguenti metodi di calcolo o una loro combinazione: a) forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicati a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l’impatto che il tipo e le dimensioni dell’attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; o b) sulla base del calcolo dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicati agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale. 2.   Per il calcolo delle tariffe o dei diritti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, le spese di viaggio di cui all’, lettera f), devono essere prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti. 3.   Se le tariffe o i diritti sono calcolati conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe o i diritti riscossi dalle autorità competenti non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo ivi specificato. 4.   Se sono calcolati conformemente al paragrafo 1, lettera b), le tariffe o i diritti non eccedono il costo effettivo del controllo ufficiale effettuato.
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Calcolo delle tariffe o dei diritti (Art. 82 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo