Art. 85 · Trasparenza

Art. 85

Trasparenza

In vigore dal 15 mar 2017
Trasparenza 1.   Gli Stati membri assicurano un alto livello di trasparenza in merito: a) alle tariffe o ai diritti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’, segnatamente in relazione: i) al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tali tariffe o diritti; ii) all’importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali; iii) alla composizione dei costi, ai sensi dell’; b) l’identità delle autorità o degli organismi responsabili per la riscossione delle tariffe o dei diritti. 2.   Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ciascun periodo di riferimento e i costi dell’autorità competente per cui è dovuta una tariffa o un diritto a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), dell’, paragrafo 2, e dell’. 3.   Gli Stati membri consultano le pertinenti parti interessate in merito ai metodi generali impiegati per calcolare le tariffe o i diritti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’.
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