Art. 87
Certificati ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Certificati ufficiali
Gli si applicano:
a)
quando le norme di cui all’, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e
b)
ai certificati ufficiali necessari ai fini dell’esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all’autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall’autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.
Storico versioni
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