Art. 68
Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell’Unione da paesi terzi
In vigore dal 15 mar 2017
Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell’Unione da paesi terzi
1. Le autorità competenti:
a)
annullano i certificati ufficiali e, se del caso, gli altri documenti di accompagnamento pertinenti delle partite che sono state oggetto di misure ai sensi dell’, paragrafi 3 e 6, e dell’; e
b)
collaborano conformemente agli articoli da 102 a 108 per adottare le ulteriori misure necessarie a garantire che non sia possibile reintrodurre nell’Unione le partite cui sia stato negato l’ingresso in conformità dell’, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli ufficiali sorvegliano l’applicazione delle misure disposte in conformità dell’, paragrafi 3 e 6, e dell’, al fine di garantire che la partita non provochi effetti nocivi per la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente, durante l’applicazione di tali misure o fino a tale applicazione.
Ove opportuno, tali misure sono applicate sotto la supervisione delle autorità competenti di un altro Stato membro.
Storico versioni
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