Art. 69

Inadempienza dell’operatore nell’applicare le misure imposte dalle autorità competenti

In vigore dal 15 mar 2017
Inadempienza dell’operatore nell’applicare le misure imposte dalle autorità competenti 1.   L’operatore responsabile della partita adotta tutte le misure imposte dalle autorità competenti in conformità dell’, paragrafi 3 e 6, e dell’ senza ritardo e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui le autorità competenti hanno comunicato all’operatore interessato la propria decisione in conformità dell’, paragrafo 5. Le autorità competenti possono specificare un periodo più breve rispetto a quello di 60 giorni. 2.   Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, l’operatore interessato non ha adottato alcuna misura, le autorità competenti impongono: a) che la partita sia distrutta o soggetta a qualsiasi altro intervento adeguato; b) nei casi di cui all’, che la partita sia distrutta presso strutture adeguate site il più vicino possibile al posto di controllo frontaliero, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente. 3.   Le autorità competenti possono prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per il tempo necessario a ottenere i risultati della controperizia di cui all’, purché ciò non abbia effetti nocivi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. 4.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.
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Inadempienza dell’operatore nell’applicare le misure imposte dalle autorità competenti (Art. 69 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo