Art. 71

Trattamenti speciali delle partite

In vigore dal 15 mar 2017
Trattamenti speciali delle partite 1.   Il trattamento speciale delle partite di cui all’, paragrafo 3, lettera c), e all’, lettera b), comprende, a seconda dei casi: a) il trattamento o la lavorazione, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione, affinché la partita risulti conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, o alla normativa di un eventuale paese terzo di rinvio; o b) il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a garantire la sicurezza per il consumo animale o umano o per scopi diversi dal consumo animale o umano. 2.   Il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 deve essere: a) effettuato in modo efficiente e garantire l’eliminazione di qualsiasi rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente; b) documentato ed eseguito sotto il controllo delle autorità competenti o, se del caso, sotto il controllo delle autorità competenti di un altro Stato membro, di comune accordo; e c) conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle prescrizioni e alle condizioni in base alle quali deve essere effettuato il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In assenza di norme adottate mediante atti delegati, il trattamento speciale viene eseguito in conformità al diritto nazionale.
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Trattamenti speciali delle partite (Art. 71 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo