Art. 67.tit_1

Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio

In vigore dal 15 mar 2017
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-67.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio (Art. 67.tit_1 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo