Art. 67.tit_1
Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio
In vigore dal 15 mar 2017
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-67.tit_1