Art. 4

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2016
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all' del regolamento (CE) n. 734/2008 (11) del Consiglio. 2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); b) «zone Copace»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); c) «zona di regolamentazione della NEAFC»: le acque oggetto della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che sono situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione; d) «specie più vulnerabili»: le specie di acque profonde indicate nella terza colonna «Specie più vulnerabile (x)» della tabella di cui all'allegato I; e) «mestiere»: le attività di pesca volte alla cattura di determinate specie per mezzo di un dato attrezzo in una zona determinata; f) «mestiere di acque profonde»: un mestiere volto alla cattura di specie di acque profonde secondo le indicazioni previste all', paragrafo 2; g) «centro di controllo della pesca»: un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, il trattamento e la trasmissione elettronica dei dati; h) «rinvenimenti» le catture di quantitativi di specie indicatrici di EMV tali da essere superiori ai livelli di soglia indicati nell'allegato IV; i) «catture non intenzionali» le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013 devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie; j) «indicatori di EMV»: gli indicatori che figurano nell'allegato III; k) «zone di pesca in acque profonde esistenti» la parte dell'area di cui all', paragrafo 1, lettera a), dove storicamente si sono praticate attività di pesca in acque profonde e che è determinata ai sensi dell'.
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