Art. 6

Gestione della capacità

In vigore dal 14 dic 2016
Gestione della capacità 1.   La capacità di pesca complessiva, misurata in tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di tutti i pescherecci dell'Unione ai quali uno Stato membro ha rilasciato un'autorizzazione di pesca per specie bersaglio non supera in nessun momento la capacità di pesca complessiva, nel corso dell'anno tra il 2009 e il 2011 che presenta il valore più elevato, delle navi di tale Stato membro che: a) hanno catturato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde durante uno dei tre anni civili tra 2009-2011, a seconda di quale anno presenta il valore più elevato; e b) sono registrate in una delle regioni ultraperiferiche, ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, di tale Stato membro e qualora le catture di specie di acque profonde di ciascuna di tali navi in uno dei tre anni civili tra 2009-2011, a seconda di quale anno presenta il valore più elevato, abbiano costituito almeno il 10 % delle loro catture annuali totali. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora a uno Stato membro siano state assegnate possibilità di pesca per specie elencate nell'allegato I anteriormente al 12 gennaio 2017, ma le sue navi non abbiano catturato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde in nessuno degli anni di riferimento, la capacità di pesca complessiva di tale Stato membro non supera in nessun momento la capacità di pesca complessiva delle sue navi nell'anno che presenta il valore più elevato tra gli ultimi tre anni in cui almeno una delle sue navi ha catturato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde.
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Gestione della capacità (Art. 6 Regolamento (UE) 2016/2336) — Testo vigente | Portale Normativo