Art. 5

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 14 dic 2016
Autorizzazioni di pesca 1.   Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde sono soggette a un'autorizzazione di pesca («autorizzazione di pesca per specie bersaglio»). L'autorizzazione di pesca per specie bersaglio indica le specie di acque profonde che la nave è autorizzata a pescare. 2.   Ai fini del paragrafo 1, un peschereccio che esercita un'attività di pesca è da considerarsi dedito alla cattura di specie di acque profonde se le sue comunicazioni relative alle catture (giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e altri documenti simili) nell'anno civile considerato contengono almeno l'8 % di specie di acque profonde per una qualsiasi bordata di pesca. Tuttavia sono esclusi i pescherecci per i quali la registrazione complessiva delle specie di acque profonde nell'anno civile considerato è inferiore a 10 tonnellate. È fatto salvo il paragrafo 6. 3.   Le attività di pesca dei pescherecci che, sebbene non dediti alla cattura di specie di acque profonde, pescano specie di acque profonde come catture accessorie, sono soggette a un'autorizzazione di pesca («autorizzazione di pesca per catture accessorie»). L'autorizzazione di pesca per catture accessorie indica le specie di acque profonde in cui la nave può incorrere come catture accessorie pescando altre specie. 4.   I due tipi di autorizzazioni di pesca di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo rispettivamente sono chiaramente distinguibili nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 5.   Ai pescherecci che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca ai sensi del presente articolo è proibito pescare specie di acque profonde per un totale superiore a 100 kg in ogni bordata di pesca. Catture di specie di acque profonde superiori ai 100 kg da parte di tali navi non sono tenute a bordo, trasbordate o sbarcate, ad eccezione di catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono sbarcate e imputate ai contingenti. 6.   Un peschereccio che è in possesso di un'autorizzazione di pesca per catture accessorie e ha accesso a un contingente per catture accessorie di specie di acque profonde che non supera di più del 15 % la soglia delle 10 tonnellate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è da considerarsi dedito alla pesca di specie di acque profonde. Il peschereccio sbarca tali catture e le imputa ai contingenti. Le catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono sbarcate e imputate ai contingenti. 7.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis al rilascio di autorizzazioni di pesca a pescherecci di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (14).
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