Art. 15

Norme relative alla raccolta e alla notifica dei dati

In vigore dal 14 dic 2016
Norme relative alla raccolta e alla notifica dei dati 1.   Fatte salve disposizioni più specifiche di cui al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 199/2008. 2.   Quando raccolgono i dati relativi ai mestieri di acque profonde conformemente alle norme generali sulla raccolta dei dati e ai livelli di precisione previsti nel pertinente programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici, gli Stati membri rispettano i requisiti specifici sulla raccolta e la notifica dei dati riportati nell'Allegato II per i mestieri di acque profonde. 3.   Gli Stati membri includono in tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell' le condizioni necessarie per garantire che la nave interessata partecipi, in collaborazione con l'istituto scientifico competente, a qualsiasi sistema di raccolta dei dati il cui ambito di applicazione includa le attività di pesca per cui è rilasciata un'autorizzazione. 4.   Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico. 5.   Uno Stato membro presenta alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni annuali contenenti dati aggregati sul numero di navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca in acque profonde, sulla loro zona di pesca, sul tipo di attrezzatura utilizzata, sulla dimensione, sul numero di ciascun tipo di autorizzazione di pesca rilasciato, sul porto di provenienza, su tutte le possibilità di pesca in acque profonde a disposizione delle sue navi e sulla quota complessiva di utilizzo di tali possibilità di pesca. Tali relazioni sono rese pubbliche.
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