Art. 14
Ritiro delle autorizzazioni di pesca
In vigore dal 14 dic 2016
Ritiro delle autorizzazioni di pesca
Fatti salvi l', paragrafo 4, e l'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e in conformità delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca di cui all', paragrafi 1 e 3, del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno due mesi in qualunque dei casi seguenti:
a)
mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o i limiti di cattura applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; o
b)
mancato rispetto dell'obbligo di far salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all' del presente regolamento.
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