Art. 7
Zone di pesca in acque profonde esistenti
In vigore dal 14 dic 2016
Zone di pesca in acque profonde esistenti
1. Non oltre il 13 luglio 2017, gli Stati membri alle cui navi è stato concesso un permesso di pesca per acque profonde ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 nella misura in cui si faccia riferimento alle attività di pesca di navi che catturano oltre 10 tonnellate per ogni anno civile informano la Commissione, via le registrazioni SCP o, se le registrazioni SCP non sono disponibili, tramite altri metodi d'informazione pertinenti e verificabili delle localizzazioni delle attività di pesca delle specie di acque profonde di tali navi negli anni civili di riferimento del periodo 2009-2011.
2. Sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 nonché sulla base delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, la Commissione entro il 13 gennaio 2018 determina, mediante atti di esecuzione, la zona di pesca in acque profonde esistente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
Storico versioni
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